Descrizione

Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate. 

Approfondimenti

Prima di presentare segnalazione certificata di inizio attività è necessario fare domanda di concessione demaniale marittimo ad uso turistico secondo le modalità previste dal sistema informativo del demanio marittimo (SID).

Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del piano comunale delle coste (PCC), del Regio Decreto 30/03/1942, n. 327, Codice della navigazione e delle ulteriori direttive comunitarie, nazionali e regionali.

La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in sei anni. Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa durata è stabilita dal PCC.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell Infrastrutture e dei Trasporti.

Il titolare della concessione demaniale marittima deve attenersi alle norme generali previste dalle Linee guida regionali per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate (Deliberazione della Giunta regionale 15/02/2013, n. 156).

Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio balneare, uguali denominazioni.

Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni di indicazioni che possono creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 35).

Gli stabilimenti balneari esercitano l’attività con le modalità e le tempistiche stabilite dalle Linee guida regionali per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate (Deliberazione della Giunta regionale 15/02/2013, n. 156).

Possono essere aperte al pubblico in uno dei seguenti periodi:

  • nella stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre)
  • nel periodo dal 1° aprile (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31 ottobre 
  • tutto l'anno.

Gli stabilimenti balneari devono essere aperti al pubblico assicurando l’allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

  • dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
  • dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
  • dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande per l’esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti al benessere della persona, allo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 29). 

Il titolare dello stabilimento balneare è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva della struttura (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 40).

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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