Descrizione
Le strutture ricettive non alberghiere comprendono:
- bed&breakfast
- affittacamere
- case e appartamenti per vacanze
- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- rifugi alpini ed escursionistici
Approfondimenti
Il bed & breakfast è un'attività ricettiva di alloggio e prima colazione esercitata in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L'alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.
I bed & breakfast con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.
Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva, come indicato nella Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 21.
Sono affittacamere le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150 (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 20).
Le case e appartamenti per vacanze sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l’affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 22).
L'affitto di case e appartamenti per vacanze non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso.
La Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 22 indica i limiti che devono essere rispettati affinchè le strutture per vacanze possano essere costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura.
Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari; in questa categoria rientrano anche le case strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell’ambito e sotto la responsabilità del titolare dell’attività. (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 17).
Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, anche in spazi comuni, dei giovani, dei gruppi organizzati e delle famiglie. Sono gestiti da enti pubblici, associazioni o enti religiosi con finalità sociali, culturali, religiose o sportive. (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 18).
I rifugi alpini sono le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili. (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 19).
I rifugi escursionistici sono le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare o ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa. (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 19).
I rifugi possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni del settore dell’alpinismo o dell’escursionismo.
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune o atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 35).
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).
Per l'invio dei flussi turistici delle strutture ricettive si deve utilizzare il sistema regionale Rimovcli (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57-bis).
I titolari o gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Liguria i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti.
I prezzi vanno comunicati alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57).