Descrizione
La realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, art. 8-bis, art. 8-ter e della Legge regionale 11/05/2017, n. 9, art. 4, art. 5.
La realizzazione di strutture sociali è soggetta ad autorizzazione ai sensi della Legge regionale 11/05/2017, n. 9, art. 5.
La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private comprende, oltre alla costruzione di nuove strutture:
- l'adattamento di strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione
- gli ampliamenti o le riduzioni di strutture già esistenti ed autorizzate, compresi:
- la trasformazione di strutture già esistenti:
- il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
Approfondimenti
Sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione (Legge regionale 11/05/2017, n. 9, art. 2):
- le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
- le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio
- le strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno
- gli stabilimenti termali, idroterapici o affini
- gli studi medici e odontoiatrici e di altre professioni sanitarie nel caso in cui vengano erogate prestazioni di chirurgia ambulatoriale vale a dire procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore complessità che comportino un rischio per la salute del paziente
- le strutture dedicate all’attività diagnostica svolta anche per soggetti terzi
- le attività di assistenza domiciliare integrata (ADI)
- i servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali
- i laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria
La Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2018, n. 944 definisce l'elenco specifico delle tipologie di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali individuate dalla Legge regionale 11/05/2017, n. 9, art. 2.
L’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale.
L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso di ulteriori requisiti di accreditamento.
La Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2018, n. 945 definisce le procedure di accreditamento istituzionale.