Descrizione
Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. Si distinguono in:
- alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere
- residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina
- locande quando forniscono alloggio in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere, dotate di servizio autonomi di cucina
- condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let. b.
Se prevalgono le camere si parla di albergo, se prevalgono gli appartamenti si parla di residenze turistico alberghiere. Per le residenze turistico alberghiere la durata della permanenza non può essere inferiore a sette giorni.
Gli alberghi possono distinguersi in:
- albergo diffuso: è un albergo che offre alloggio in camere di strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti
- motel: è un albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio. I posti macchina o imbarcazione devono essere dello stesso numero delle camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%. Offre anche servizi di ristorante, tavola calda o fredda e di bar, servizi di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio
- villaggio albergo: è un albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili che fanno parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti.
Un albergo può anche essere chiamato "hotel" o "grand hotel" e "grande albergo" per gli alberghi con quattro o cinque stelle.
Approfondimenti
I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Liguria i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti.
I prezzi vanno comunicati alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57).
Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti.
I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente:
- 5 per gli alberghi e le loro dipendenze (da 1 a 5 stelle)
- 3 per le residenze turistico alberghiere e le loro dipendenze (da 2 a 4 stelle)
- 3 per le locande e le loro dipendenze (da 2 a 4 stelle)
- 3 per gli alberghi diffusi (da 3 a 5 stelle).
Gli alberghi classificati 5 stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione “lusso”.
L’attribuzione della classificazione è obbligatoria e deve essere ottenuta in via preliminare alla presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività delle strutture ricettive (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 47).
Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera o la variazione del livello di classificazione di una struttura già classificata, il titolare è tenuto a presentare, alla Regione, una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva (Deliberazione della Giunta regionale 09/12/2019, n. 1068, art. 22).
La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione provvede, anche a seguito di sopralluogo, all'attribuzione o alla variazione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della classificazione al titolare della struttura ricettiva alberghiera.
La classificazione è revocata se entro 6 mesi dal rilascio non è stata presentata al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività.
Il titolare di una nuova struttura ricettiva alberghiera o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, deve richiedere una classificazione provvisoria per il rilascio del titolo edilizio (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 48).
La Regione rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. La classificazione provvisoria ha validità per cinque anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Regione la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione non provvisoria (Deliberazione della Giunta regionale 09/12/2019, n. 1068, art. 21)
Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune o atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 35).
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).
Per l'invio dei flussi turistici delle strutture ricettive si deve utilizzare il sistema regionale Rimovcli (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57-bis).
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
I titolari delle strutture ricettive alberghiere sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva della struttura (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 40).
I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno alla Regione Liguria e al Comune i periodi di attività riferiti all’anno successivo, come previsto dalla Legge Regionale 12/11/2014, n. 32, art. 38.