Strutture sanitarie, socio-sanitarie (studio medico, fisioterapia, ecc.) e sociali

Descrizione

Strutture sanitarie, socio-sanitarie (studio medico, fisioterapia, ecc.) e sociali

La realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, art. 8-bis, art. 8-ter e della Legge regionale 11/05/2017, n. 9, art. 4, art. 5.

La realizzazione di strutture sociali è soggetta ad autorizzazione ai sensi della Legge regionale 11/05/2017, n. 9, art. 5.

La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private comprende, oltre alla costruzione di nuove strutture:

  • l'adattamento di strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione
  • gli ampliamenti o le riduzioni di strutture già esistenti ed autorizzate, compresi:
  • la trasformazione di strutture già esistenti:
  • il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

Approfondimenti

Sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione (Legge regionale 11/05/2017, n. 9, art. 2):

  • le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
  • le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio
  • le strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno
  • gli stabilimenti termali, idroterapici o affini
  • gli studi medici e odontoiatrici e di altre professioni sanitarie nel caso in cui vengano erogate prestazioni di chirurgia ambulatoriale vale a dire procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore complessità che comportino un rischio per la salute del paziente 
  • le strutture dedicate all’attività diagnostica svolta anche per soggetti terzi
  • le attività di assistenza domiciliare integrata (ADI)
  • i servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali
  • i laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria

La Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2018, n. 944 definisce l'elenco specifico delle tipologie di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali individuate dalla Legge regionale 11/05/2017, n. 9, art. 2.

L’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale.

L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso di ulteriori requisiti di accreditamento. 

La Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2018, n. 945 definisce le procedure di accreditamento istituzionale.

Requisiti

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Le strutture devono inoltre rispettare i requisiti minimi generali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997, dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2018, n. 944, dalle specifiche norme nazionali, regionali e locali e, per la prevista parte di competenza, dalle disposizioni internazionali.